Art. 638
(Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o
comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio,
se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in
mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui
posseduti e nel momento in cui gli recano danno.