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Questo il comunicato stampa di Cristina Morelli (Responsabile Nazionale del Gruppo Diritti Animali dei Verdi) COMUNICATO STAMPA
LEGGE MALTRATTAMENTO ANIMALI: Le dichiarazioni del Senatore Boco:
Dal sito www.natiliberi.org |
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IL TESTO DELLA LEGGELEGGE 20 luglio 2004, n.189
testo in vigore dal: 1-8-2004 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art.
1 1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale (Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume.) e' inserito il seguente:
TITOLO IX-BIS
Art.
544-bis. -(Uccisione
di animali). - Chiunque, per
crudelta' o
senza necessita',
cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a
diciotto mesi. 2.
All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "e'
punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca
piu'
grave reato". [vedi
il testo completo dell'art. 638 c.p.] 3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art.
727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o
che abbiano acquisito abitudini della
cattivita' e' punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Art.
2. 1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1. Art.
3. 1.
Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale sono inseriti i seguenti:
Art. 19-quater. - (Affidamento degli
animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti
di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne
facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'interno": 2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art.
4. 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". 2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' abrogato. <>3. Alla legge 12
giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni: Art.
5. 1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche. Art.
6. 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. Art.
7. 1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. Art.
8. 1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. 2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione. 3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1. Art.
9. 1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
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