LA LEGGE DEL 20 LUGLIO 2004, N°189-UN PASSO INDIETRO DALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E UNO AVANTI VERSO L'INCIVILTA'...

Questo il comunicato stampa di Cristina Morelli (Responsabile Nazionale del Gruppo Diritti Animali dei Verdi)

COMUNICATO STAMPA

LEGGE MALTRATTAMENTO ANIMALI:
"Un passo indietro per la cultura civile italiana"
Il testo di revisione della legge 727, relativa al maltrattamento degli  animali, è stato approvato oggi dalla Commissione Giustizia del Senato in una forma che non può definirsi altrimenti se non che "una manifestazione di inciviltà e di arretramento culturale".
A dichiararlo è Cristina Morelli, Responsabile Nazionale del Gruppo Diritti Animali dei Verdi.
"Sebbene si registrino alcune migliorie in relazione ai combattimenti tra animali e alle competizioni non autorizzate -continua la Morelli- nel complesso il testo costituisce un enorme passo indietro, soprattutto nel punto in cui condiziona il giudizio relativo alle sofferenze degli animali stessi al sentimento di pietà che causa negli esseri umani".
In particolare, la nuova norma limita l'applicazione delle leggi per i reati più gravi ai soli animali da affezione, escludendo esplicitamente ogni attuazione delle sanzioni previste in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica (leggasi vivisezione), attività circense, giardini zoologici e in tutti i casi previsti da leggi speciali sugli animali. "Questo -dice ancora la Morelli- permetterà in futuro di aprire deroghe sempre più larghe. Senza contare il permesso accordato a feste e manifestazioni di interesse storico culturale che utilizzano animali vivi, anche se queste comportano strazio o sevizie agli animali stessi".
Infine si allargano le maglie della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e si restringono le possibilità d'intervento delle guardie zoofile in caso di maltrattamenti a cani e gatti.
"Per tutte queste ragioni i Verdi si sono espressi contro la legge e continueranno a lottare per una vera difesa dei diritti degli animali, sintomo di cultura e sviluppo sociale di un paese civile".
Genova, li 08/07/2004
Il Responsabile Nazionale del Gruppo Diritti Animali dei Verdi
Cristina Morelli

Le dichiarazioni del Senatore Boco:


ANIMALI. VERDI: LEGGE PESSIMA PER GLI 'ALTRI ANIMALI'  -  08/07/2004

8 luglio 2004 - "Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati alla legge sul maltrattamento di animali hanno stravolto il provvedimento, cambiandone, di fatto, le finalità.
Per questo motivo oggi i Verdi hanno votato contro una legge divenuta pessima per gli 'altri animali' ".
Così ha dichiarato il Presidente dei senatori Verdi Stefano Boco "Pur apprezzando le norme relative al combattimento di animali, alle pellicce di cane e gatto e all'inasprimento delle sanzioni per l'abbandono ed il maltrattamento di animali, grazie al quale i tempi di prescrizione del reato si allungano notevolmente, riteniamo che si tratti di una pessima legge per 700 milioni di animali.
Infatti, dal provvedimento sono stati esclusi i settori della caccia, pesca, zoo, circhi, allevamenti, macellazione, vivisezione e trasporti.
Le possibilità di intervento per le guardie zoofile sono limitate esclusivamente alle specie dei cani e dei gatti.
Il potere di decidere sulle manifestazioni con animali sarà affidato alle Regioni e quindi sarà ancora più difficile poter contrastare queste feste.
Sono inoltre esclusi i casi di maltrattamento di animali detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e senza la possibilità di tener conto delle caratteristiche etologiche degli stessi.
Noi Verdi non potevamo certo avallare delle norme così 'feroci' per gli 'altri animali' "

Dal sito www.natiliberi.org

IL TESTO DELLA LEGGE

LEGGE 20 luglio 2004, n.189


Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
(
GU n. 178 del 31-7-2004)

testo in vigore dal: 1-8-2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale (Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume.)

e' inserito il seguente:

TITOLO IX-BIS
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. -(Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. -(Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della
meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. -(Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla
meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. -(Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla
meta':
1) se le predette
attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette
attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. -(Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E'
altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "e' punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca piu' grave reato". [vedi il testo completo dell'art. 638 c.p.]
 

3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

(avvertenze)
 

Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"
Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
 

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
 

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' abrogato.

<>3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo
IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

(note art. 4)
 

Art. 5.
(
Attivita' formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.
(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale..

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

(note art. 6)
 

Art. 7.
(Diritti e
facolta' degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

(note art. 7)
 

Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.


Data a Roma,
addi' 20 luglio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli

E' nato il sito:


www.noallanuova727.tk

da dove sarà possibile seguire gli aggiornamenti e le azioni delle 60
associazioni e gruppi animalisti contrari alla legge
specista approvata dal nostro Parlamento in sostituzione del precedente art. 727 contro il maltrattamento di animali.
 

       
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